Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Questa istituzione scolastica non ha disposto la pubblicazione di ulteriori dati oltre a quelli per i quali esiste un obbligo di pubblicazione.