Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Negli anni scolastici 2014-15, 2015-16 questa istituzione scolasticha non ha emesso atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

Nell'attuale anno scolastico 2016-17 questa istituzione scolastica non ha emesso atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (aggiornato al 14 aprile 2017).